Art. 7
7 / 16In vigore dal 24 gen 1989
1. Il secondo e terzo comma dell' sono sostituiti dai seguenti:
"L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto.
Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ai magazzini o ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale.
I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-7