Art. 58 · Licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo III

Art. 58

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Licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione

In vigore dal 10 apr 2002
1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, salvo quanto stabilito all', comma 5, autorizza il titolare a svolgere, su aeromobili, come attività professionale: a) le funzioni di tecnico di volo per collaudi di produzione; b) le specifiche mansioni, a terra ed in volo, connesse alla conduzione di programmi di sperimentazione di aeromobili prototipi, di aeromobili di serie che abbiano subito interventi di tale importanza da aver determinato, a giudizio dell'organo competente, significative modificazioni delle caratteristiche di robustezza e prestazioni, di qualità di volo o d'impiego, o di aeromobili comunque impiegati per programmi sperimentali. 2. Per conseguire la licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, occorre: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39; b) aver superato uno specifico corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-58