Art. 39 · Computo del tempo di volo
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 39

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Computo del tempo di volo

In vigore dal 5 feb 1989
1. Il tempo di volo, che è espresso in ore e minuti, viene computato nel modo seguente: a) velivoli, alianti, aerostati: dal momento in cui l'aeromobile comincia a muoversi, con i propri mezzi, per decollare fino al momento in cui s'arresta alla fine del volo (block to block); b) elicotteri ed autogiri: dal momento dell'inizio della rotazione del rotore, o dei rotori, fino al momento del loro arresto. 2. Nel computo dell'attività d'istruzione, richiesta per il conseguimento di attestati e licenze non professionali, il tempo di volo viene misurato a partire dal momento in cui l'aeromobile decolla fino al momento in cui atterra (stick to stick), più una quantità fissa di cinque minuti convenzionali da aggiungere al tempo di atterraggio. 3. Qualora l'attività di volo comprenda contatti con la superficie (touch and go), oppure atterraggi e decolli in sequenza, il tempo di volo non si considera interrotto purchè l'interruzione non si protragga per più di cinque minuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-39