Art. 25 · Duplicati
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. V

Art. 25

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Duplicati

In vigore dal 5 feb 1989
1. Il Ministero dei Trasporti rilascia, su richiesta motivata dell'interessato, duplicati delle licenze e degli attestati; l'istanza deve essere corredata della necessaria documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, anche della dichiarazione dell'avvenuta denuncia, rilasciata dalla autorità di polizia. 2. I duplicati ed i nuovi libretti di attestazione dell'istruzione e dei lanci sono rilasciati dalle scuole di pilotaggio, dai centri operativi o d'addestramento e dalle scuole di paracadutismo. 3. Il Ministero dei Trasporti provvede inoltre a rilasciare, a domanda, i nuovi libretti personali di volo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-25