Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 18
18 / 83Rinnovo delle abilitazioni
In vigore dal 5 feb 1989
1. Le abilitazioni soggette ad un limite temporale sono tacitamente rinnovate alla scadenza quando il titolare abbia svolto l'attività minima di volo o l'addestramento richiesti e sia stato sottoposto, ove prescritto, ai controlli in volo o all'allenatore di volo.
2. Qualora il titolare di una delle abilitazioni indicate al precedente comma 1, non abbia svolto l'attività minima di volo o l'addestramento sostitutivo, ovvero non siano stati effettuati i prescritti controlli d'addestramento, si applicano le norme sulla reintegrazione di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-18