Art. 17 · Reintegrazione delle licenze e degli attestati
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 17

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Reintegrazione delle licenze e degli attestati

In vigore dal 5 feb 1989
1. Le licenze e l'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza che non siano stati rinnovati e non siano rinnovabili ai sensi dell' possono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di scadenza. 2. Per la reintegrazione occorre: a) una domanda; b) tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata; c) l'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione; d) il certificato di idoneità psicofisica; e) l'esibizione del libretto di volo, ove prescritto, o del libretto dei lanci; f) superare un accertamento di idoneità in conformità ai programmi ministeriali. 3. L'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione è rilasciato, a seconda dei casi, dal direttore di una scuola di volo o di paracadutismo ovvero di un centro operativo o d'addestramento; esso deve indicare l'addestramento effettuato in conformità ai programmi ministeriali, relativo alla licenza od all'attestato di cui si richiede la reintegrazione. 4. L'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione non è richiesto ai titolari di licenze professionali, non dipendenti da imprese di navigazione aerea, quando i medesimi abbiano svolto un'attività superiore alle 3.000 ore di volo. 5. Per il titolare di licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica l'estratto del libretto, di cui al precedente comma 2, lettera c), è sostituito dalla dichiarazione, rilasciata dall'ente da cui il richiedente dipende, dalla quale risulti l'avvenuta effettuazione di un tirocinio pratico con lo svolgimento delle mansioni relative alla licenza di cui chiede la reintegrazione. 6. Le licenze e gli attestati scaduti da più di cinque anni non possono essere reintegrati. In tale caso il rilascio di nuove licenze, attestati e abilitazioni e subordinato ad un accertamento teorico/pratico, da effettuarsi secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Ministero dei Trasporti. 7. La reintegrazione della licenza base e degli attestati decorre dalla data di effettuazione degli accertamenti di idoneità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-17