Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo I
Art. 12
12 / 83Modalità e spese per lo svolgimento delle prove pratiche
In vigore dal 5 feb 1989
1. Le prove pratiche di pilotaggio sono effettuate in volo o su allenatore di volo.
2. Per i tecnici di volo e per i tecnici di volo per i collaudi, la prova pratica può essere effettuata anche su altro dispositivo atto a simulare le varie situazioni operative normali e di emergenza.
3. Per gli addetti a svolgere il servizio di pronto soccorso ed emergenza, la prova pratica si effettua con l'ausilio di un aeromobile a terra o di idonei strumenti atti a simulare le varie situazioni operative normali e d'emergenza.
4. Tutte le spese per l'impiego dei mezzi necessari allo svolgimento della prove pratiche sono a carico dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-12