Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 feb 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della costituzione; Visto l'art. 731 del codice della navigazione, così come modificato dall' della legge 13 maggio 1983, n. 213; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461; Visto l'allegato 1 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 ottobre 1988; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: . 1. È approvato il regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato, vistato dal Ministro proponente e annesso al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri SANTUZ, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1988 Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 21
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rd-1