Art. 26
26 / 31Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
In vigore dal 25 set 1988
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall', comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell' della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso università ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.
2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative stesse presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obbiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all', comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore.
3. Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio.
4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-26