Art. 24
24 / 31Santo patrono
In vigore dal 25 set 1988
1. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-24