Art. 23 · Negoziazione decentrata

Art. 23

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Negoziazione decentrata

In vigore dal 25 set 1988
1. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-23