Art. 19
19 / 31Mobilità professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
In vigore dal 25 set 1988
1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nel limite del trenta per cento della disponibilità dei posti nell'organico provinciale destinata alla mobilità, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-19