Art. 10 · Indennità di istituto

Art. 10

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Indennità di istituto

In vigore dal 25 set 1988
1. Il fondo di cui al comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1› maggio 1990 è incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennità di istituto prevista dalla stessa norma. 2. Analoga indennità è attribuita, a decorrere dal 1› maggio 1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennità sarà determinata, ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'indennità di istituto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo è costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno. 3. Restano confermate le modalità della contrattazione decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e 2:
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