Art. 1 · Campo di applicazione e durata

Art. 1

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Campo di applicazione e durata

In vigore dal 25 set 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 78, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto scuola di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 giugno 1988 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CISL - Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CONFEDIR-LANDS e CONFEDIR-ANP, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le organizzazioni sindacali SNIA ed UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 giugno 1988 dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27 luglio 1988 dalla CGIL e CGIL-Scuola, in data 3 agosto 1988 dalla CISNAL e CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: CILDI in data 16 giugno 1988, CONF.A.I.L. in data 30 giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7 luglio 1988, SEIOS in data 8 luglio 1988, CONFSAL in data 27 luglio 1988 e la C.I.D.I.L. in data 9 agosto 1988; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988 ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: . Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988 e quelli economici dal 1° luglio 1988.
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