Art. 19
19 / 21Norma di rinvio
In vigore dal 10 set 1988
1. Restano confermate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, non espressamente modificate o sostituite dal presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-19