Art. 16 · Parità uomo-donna

Art. 16

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Parità uomo-donna

In vigore dal 10 set 1988
1. In sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-16