Art. 13 · Norme di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali

Art. 13

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Norme di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali

In vigore dal 10 set 1988
Norme di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali 1. Le disposizioni di cui all', ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituiscono le linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-13