Art. 1 · Campo di applicazione e durata

Art. 1

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Campo di applicazione e durata

In vigore dal 10 set 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 73, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dagli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti gli della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie del personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima; Visto l' della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che siano disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, specifiche materie concordate tra le parti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell' e dell'ottavo comma dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93 con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo intercompartimentale raggiunta in data 29 luglio 1988 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dallo stesso , e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL e CILDI: accordo sottoscritto successivamente in data 3 agosto 1988 da CISNAL, CISAL, CONFEDIR, CISAS ed USPPI partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito successivamente le seguenti confederazioni sindacali non partecipanti alle trattive: CONFAIL e CONFILL in data 4 agosto 1988; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell' e dell'ultimo comma dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, di cui al citato ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: . Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Le disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1o gennaio 1988-31 dicembre 1990.
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