Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 9
9 / 32Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi
In vigore dal 11 set 1988
Ai sensi dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna:
1) a completare, entro il 31/12/1989, la realizzazione degli impianti radiofonici a modulazione di ampiezza e a modulazione di frequenza e degli impianti televisivi ralativi alla 1, 2, 3 rete, nonché degli impianti di collogamento previsti nei piani già approvati dall'Amministrazione di cui all'allegato B;
2) per la diffusione radiofonica:
a) a migliorare e ad estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di ampiezza sul territorio nazionale e per quanto possibile all'estero;
b) a migliorare ed estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di frequenza sul territorio nazionale, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'utenza automobilistica;
c) a completare l'introduzione del servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza;
d) a introdurre, secondo modalità e normative che verranno stabilite dall'Amministrazione, il servizio di informazioni addizionali per automobilisti con il sistema RDS (Radio Data System) sulle reti radiofoniche a modulazione di frequenza;
3) per la diffusione televisiva:
a) ad eliminare, per la 1^ e 2^ rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia, e ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore 500 abitanti;
b) per la 3^ rete, avendo come obiettivo la sua equiparazione alla 1^ e alla 2^ rete, a provvedere a portare fino all'85% il grado di servizio regionale in quelle regioni in cui esso risulta inferiore, con particolare riguardo a quelle meridionali, e a completare il servizio regionale nei capoluoghi di provincia. Tale estensione dovrà realizzarsi tenendo conto dell'esigenza di assicurare un adeguato spazio alla radiodiffusione privata secondo quanto previsto dal secondo comma del successivo ;
c) a migliorare la ricezione dei propri programmi su tutte le tre reti televisive ove essa risulti degradata;
d) a sostituire il canale "C" attualmente utilizzato da alcuni impianti della 1^ rete televisiva;
e) ad introdurre gradualmente sulle tre reti televisive il servizio stereofonico;
f) a potenziare il servizio televideo, anche attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la trasmissione dati;
g) a sviluppare il servizio di sottotitolatura per audiolesi, utilizzando il sistema televideo;
4) per l'estensione delle proprie reti radiofoniche e televisive la RAI potrà stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali, nonché con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione. Ove con le dette convenzioni o contratti si eccedano i sopraindicati limiti di estensione delle reti televisive, i progetti degli impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 185 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
5) per i collegamenti:
a potenziare, secondo criteri di economicità di gestione e di sicurezza di esercizio, la rete dei collegamenti e dei relativi impianti per adeguarli alle esigenze del servizio e al progresso tecnologico, anche impiegando i nuovi mezzi trasmissivi disponibili (satelliti, fibre ottiche, ecc.). Tale potenziamento terrà anche conto delle possibilità offerte dalla rete pubblica ai sensi dell' della presente convenzione, nonché del fatto che i collegamenti a rimbalzo per l'alimentazione di emergenza di alcuni trasmettitori non verranno protetti dalle interferenze.
6) ad effettuare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, altri servizi speciali raiotelevisivi o di televideo destinati a soddisfare esigenze di pubblica utilità e/o particolari categorie di utenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-9