Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 27
27 / 32Penalità
In vigore dal 11 set 1988
In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente convenzione, la Società concessionaria sarà gravata di una penale fino a un massimo del 2,50% in ragione d'anno in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti. Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sarà elevata fino a un massimo del 5% in ragione d'anno in più del tasso ufficiale di sconto.
Qualora il ritardo superi l'anno, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società concessionaria la sanzione prevista nel successivo .
Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convezione, che non comportino una sanzione più grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione, dopo la debita contestazione alla Società concessionaria, può applicare alla stessa una penalità da un minimo di un milione di lire ad un massimo di dieci milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata.
La suddetta penalità non esonera la Società concessionaria da eventuali responsabilità verso terzi.
Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società concessionaria, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall' della presente convenzione.
Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Società concessionaria, l'Amministrazione - sentito il consiglio di amministrazione - può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-27