Art. 24 · Canone di concessione
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 24

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Canone di concessione

In vigore dal 11 set 1988
La RAI corrisponderà un canone annuo del 4,50%, di cui 2,50% all'Amministrazione e 2% al Ministero del tesoro, su tutti i proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da abbonamenti radiotelevisivi, pubblicità, iniziative promozionali, commercializzazione programmi; lo stesso canone annuo del 4,50 per cento la RAI corrisponderà sui proventi netti derivanti da cessioni e/o Servizi per conto terzi. La percentuale del canone di cui al precedente comma, di spettanza del Ministero del tesoro, resta destinata a finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero, ai sensi dell' della legge 9 giugno 1973, n. 308, ivi comprese le attività dei complessi sinfonico-corali della RAI, alle quali è riservata una quota non inferiore al 20% dello stanziamento complessivo. Il versamento del canone dovrà essere effettuato non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-24