Art. 21 · Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio consuntivo
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 21

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Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio consuntivo

In vigore dal 11 set 1988
(Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio consuntivo) Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio della RAI dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovrà essere comunicato all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione. Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio dovranno essere comunicate all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera. Le predette amministrazioni hanno facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni. Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere trasmessi all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società concessionaria. Le predette amministrazioni si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.
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