Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 21
21 / 32Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio consuntivo
In vigore dal 11 set 1988
(Preventivo globale dei ricavi e dei costi e
bilancio consuntivo)
Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio della RAI dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovrà essere comunicato all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione.
Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio dovranno essere comunicate all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera.
Le predette amministrazioni hanno facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni.
Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere trasmessi all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società concessionaria.
Le predette amministrazioni si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore.
La Società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-21