Art. 12 · Radiodiffusione diretta da satellite
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 12

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Radiodiffusione diretta da satellite

In vigore dal 11 set 1988
La RAI si impegna a sperimentare la diffusione diretta dei programmi radiofonici e televisivi via satellite, sia per quanto riguarda le tecnologie di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione dell'intero sistema - compresa la TV ad alta definizione -, sia per quanto riguarda tipologie di programmi, palinsesti, ipotesi di esercizio e di gestione. La RAI utilizzerà a tale scopo, in collaborazione con Telespazio, ripetitori sul satellite Olympus dell'ESA o altri che si rendano disponibili. Al termine del periodo di sperimentazione la RAI è impegnata a introdurre il servizio operativo, con caratteristiche, condizioni e modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Società concessionaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-12