Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 10
10 / 32Piani pluriennali di massima e piani tecnici
In vigore dal 11 set 1988
La Società concessionaria RAI è tenuta a sottoporre al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, in conformità alla normativa vigente, i piani pluriennali di massima delle opere e degli investimenti programmati nel campo degli impianti di diffusione e collegamento.
Entro il mese di ottobre di ciascuno anno la Società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il piano pluriennale di massima delle opere e degli investimenti suddetti, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da migliorare la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale e sviluppare i servizi in conformità a quanto previsto dall' della presente convenzione.
Le indicazioni del piano saranno elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo del servizio nell'intero periodo considerato nel piano.
Ogni anno si provvederà all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorre, le previsioni del precedente.
Il piano stesso dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi, riferiti all'intero territorio nazionale:
- previsioni della Società sull'andamento della utenza dei servizi oggetto della presente convenzione;
- programma di sviluppo degli impianti, elaborato anche in rapporto al Piano generale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni predisposto dall'Amministrazione, e riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno sia quelli progettati, le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi;
- investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma, e indicazioni delle condizioni necessarie per assicurare la continuità dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, nonché degli strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti.
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'Amministrazione dovrà comunicare alla Società le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche in ordine alla rispondenza del piano alle finalità indicate dal presente articolo.
Il termine suddetto potrà essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi che la Società è tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
La Società concessionaria, in attuazione del piano pluriennale di massima di cui al presente articolo, provvederà a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi delle reti e dei singoli impianti previsti nel piano di massima.
Essi, tra l'altro, indicano le caratteristiche radioelettriche essenziali e la destinazione delle opere, l'ubicazione, le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso di attività di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalità dei singoli studi.
L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, comunicherà le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potrà essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.
La Società provvederà a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei piani esecutivi con l'indicazione dell'attivazione dei singoli impianti e di quelli in corso di realizzazione.
La RAI, inoltre, è tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta dall'Amministrazione.
In appendice ai piani di massima, di cui al primo comma del presente articolo, la Società concessionaria è tenuta a presentare all'Amministrazione una relazione contenente le indicazioni di tutti gli altri investimenti che la Società stessa intende realizzare.
Il dettaglio di tali investimenti verrà comunicato all'Amministrazione all'inizio di ogni esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367#art-cti-10