Capo VI
Art. 39
48 / 49In vigore dal 9 nov 1989
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le norme di cui agli avranno effetto dal giorno successivo a quello dell'insediamento della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
3. Le disposizioni contenute nell', comma 2, e nel capo IV del presente decreto entrano in vigore quattro anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
COLOMBO, Ministro delle finanze
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
MACCANICO, Ministro per gli affari
regionali ed i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 18
(Con esclusione dell', ai sensi della delibera della Sezione controllo Stato 15 dicembre 1988, n. 2047)
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 19
(Registrato con riserva l' ai sensi della delibera delle Sezioni riunite 13 aprile 1989, n. 65)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-39