Capo II
Art. 3
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1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell' devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.
2. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purchè si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'.
3. Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà degli interessati di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-3