Art. 28
Capo IV

Art. 28

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In vigore dal 10 dic 2015
1. Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano. 2. I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato. 3. Gli interessati possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-28