Art. 27
Capo IV

Art. 27

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In vigore dal 9 nov 1989
1. Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicità particolari, l'ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-27