Art. 26
Capo IV

Art. 26

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In vigore dal 9 nov 1989
1. Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-26