Art. 20 bis
Capo IV

Art. 20 bis

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In vigore dal 5 set 2005
1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento è redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell', in quanto compatibili. 2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo è bilingue. 3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;574#art-20-bis