Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 2 ott 1988
1. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale. 2. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405#art-4