Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 2 ott 1988
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, il consorzio tra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, costituito con regio decreto 28 luglio 1926, n. 1415, è disciolto. Sino alla predetta data è prorogata la durata in carica degli organi del consorzio. 2. La provincia di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto, provvede con legge, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto. 3. La stessa legge provinciale regola lo stato del personale in servizio, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la destinazione dei beni già appartenenti al consorzio.
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