Art. 23
Titolo III

Art. 23

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In vigore dal 14 ago 1988
1. I magistrati e il personale amministrativo della Corte dei conti, che risultano assegnati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici della Corte stessa nella provincia di Bolzano, permangono, con il loro consenso, in detta sede, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni di cui alle tabelle C e D. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro per la funzione pubblica MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305#art-23