Art. 21
Titolo III

Art. 21

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In vigore dal 14 ago 1988
1. Entro lo stesso termine di cui all' devono essere espletati i concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del personale amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305#art-21