Art. 19
Titolo II

Art. 19

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In vigore dal 16 lug 1999
1. Al personale amministrativo degli uffici delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, di cui alla tabella D, allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonché le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305#art-19