Art. 18
Titolo II

Art. 18

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In vigore dal 14 ago 1988
1. Si applicano ai magistrati di cui al presente titolo le disposizioni del titolo I, nonché quelle di cui agli , commi primo e secondo, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente della Corte dei conti in relazione al tipo di atti", e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 2. Il segretario generale della Corte dei conti fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del medesimo decreto, concernenti i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305#art-18