Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 19
19 / 20Riscossione delle quote sindacali
In vigore dal 22 lug 1988
1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle UU.SS.LL. presso le quali i professionisti prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con l'indicazione dell'importo delle relative quote.
2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.
3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-19