Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 16
16 / 20Trattamento economico
In vigore dal 22 lug 1988
1. Ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo spetta, per ogni ora di attività effettivamente svolta, il compenso di L. 16.000, come onorario professionale di base.
2. Il compenso anzidetto, al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea è incrementato di L. 480. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea.
3. Al chimico incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all' del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con
il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità oraria di piena disponibilità nella misura di L. 2.500.
4. L'indennità di piena disponibilità è incrementata di L. 250 per ogni quadriennio di anzianità di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea.
5. Ai chimici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge del 26 febbraio 1986, n. 38, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con le seguenti specificazioni:
a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
b) tenuto conto che si tratta del primo accordo nazionale sottoscritto con la categoria dei chimici in data 3 febbraio 1988 il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1987 e termina il mese di aprile 1988; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1° maggio 1988;
c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, è rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nella misura stabilita dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili. In sede di prima attribuzione delle quote, la base di calcolo è ovviamente costituita dai soli compensi tabellari iniziali.
6. Le quote di cui al comma 5 non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma 7.
7. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennità integrativa speciale.
8. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attività ai sensi del presente accordo per conto di più UU.SS.LL., l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera c) del comma 5, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanità.
9. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.
10. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai chimici si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.
11. È vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.
12. Sui compensi di cui ai commi 1 e 2 le UU.SS.LL. trattengono mensilmente una somma pari all'11,90% (undici e novanta per cento) che versano con cadenza trimestrale al Consiglio nazionale dei chimici.
13. Il Consiglio nazionale dei chimici, a sua volta, provvederà a trasferire le somme anzidette alla società di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i chimici incaricati.
14. Il chimico che non intende essere assoggettato alla trattenuta di cui al comma 12 può in ogni momento farne formale richiesta alla U.S.L. competente dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice.
15. La trattenuta in questione sarà effettuata a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione della polizza di assicurazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-16