Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 11
11 / 20Commissione regionale di disciplina
In vigore dal 22 lug 1988
1. È istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta da:
a) l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un membro in rappresentanza delle UU.SS.LL., designato dall'A.N.C.I. regionale;
c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;
d) tre chimici designati dall'ordine o dagli ordini competenti per territorio, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.
2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 provvede in via autonoma, l'ordine o gli ordini competenti per territorio.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'assessore regionale alla sanità.
4. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità.
5. La commissione disciplinare è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni.
6. Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda.
7. La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suo componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
9. La commissione propone all'U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall' dell'accordo;
diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo;
sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:
recidiva per inadempienze già oggetto di richiamo e di diffida; gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell' dell'accordo;
instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilità;
revoca dell'incarico: recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.
10. La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine professionale nonché alle altre UU.SS.LL. della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti qualora il professionista sia titolare di altro incarico presso le stesse.
11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-11