Art. 2
2 / 2In vigore dal 26 giu 1988
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 100 miliardi per l'anno 1988, ed in lire 180 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica precedentemente emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-10;196#art-2