Art. 9
9 / 22Competenze regionali
In vigore dal 15 lug 1988
1. Alle regioni competono le seguenti funzioni:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;
c) esercizio del potere di deroga;
d) adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque;
e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all', comma 1, lettera h);
f) individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-9