Art. 12 · Controlli sanitari

Art. 12

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Controlli sanitari

In vigore dal 15 apr 1993
1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unità sanitarie locali. 2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualità sulle acque destinate al consumo umano spettano all'unità sanitaria locale. 3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilità di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimenti e le misure di competenza. 4. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.1a

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 1-6 aprile 1993 n. 139 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1993 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinche' lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-12