Art. 11
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In vigore dal 15 lug 1988
1. Per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici:
a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alla rete di distribuzione.
2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale.
3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236#art-11