Art. 1
1 / 2In vigore dal 13 lug 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva CEE n. 80/213 che modifica la direttiva CEE n. 72/461 indicata nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, recante attuazione della direttiva CEE n. 72/461, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono alle disposizioni degli , non possono essere munite di bollo sanitario comunitario, di cui al punto 40, capitolo IX, dell'allegato I, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le carni fresche, ancorchè ottenute da animali che non rispondono alle disposizioni degli , possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, purchè:
a) tali animali siano stati macellati in macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 1073 del 1971;
b) al bollo di cui all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale previsto nell'allegato al presente decreto;
c) le carni così ottenute non siano destinate alla spedizione negli Stati membri della CEE come carni fresche.
Per la definizione e l'utilizzazione degli strumenti per la bollatura si applicano le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.
Le carni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni fresche destinate come tali alla spedizione negli altri Stati membri della CEE".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;232#art-1