Art. 4
4 / 7Immissione sul mercato
In vigore dal 5 lug 1988
1. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonché l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall', sono consentite fino al 30 aprile 1991.
3. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall', sono consentite fino al 30 aprile 1991.
5. Con decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilità di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;215#art-4