Art. 26
26 / 26In vigore dal 19 dic 2017
1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell' sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli, VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 25
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza".
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza. N O T E Parte di provvedimento in formato grafico
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;203#art-26