Art. 6 · Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti
RegolamentoTitolo II

Art. 6

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Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti

In vigore dal 29 ago 2014
1. Nello stipulare convenzioni e contratti, anche in deroga, ai sensi dell', comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Direzione generale si atterrà comunque ai principi generali dell'ordinamento relativi al divieto di subappalto, al divieto di stipulare interessi o provvigioni, alle condizioni per l'esonero della cauzione, all'accollo delle spese da parte del contraente e alla clausola di revisione dei prezzi. 2. Il Comitato direzionale può approvare convenzioni-tipo e contratti-tipo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, opportunamente diversificati secondo le principali tipologie delle iniziative e interventi stessi e secondo le più ricorrenti categorie di controparti. 3. I testi di cui al comma 2 sono pubblicati sul bollettino di cui all', comma 5, della legge.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-6