Art. 5 · Banca dati
RegolamentoTitolo I

Art. 5

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Banca dati

In vigore dal 29 ago 2014
1. L'accesso alla banca dati di cui all', comma 1, della legge è dal pubblico interessato richiesto alla Direzione generale, che provvede a fornire la documentazione e le informazioni richieste nel più breve tempo possibile, nel rispetto della vigente legislazione.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-5