Art. 47 · Registrazione
RegolamentoTitolo V

Art. 47

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Registrazione

In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dagli della legge, nonché la conformità del contratto di cooperazione alle norme degli stessi articoli, trascrive il nominativo dell'aspirante e gli estremi del contratto in apposito registro e trasmette d'ufficio copia del contratto registrato alla rappresentanza italiana territorialmente competente per l'esercizio delle potestà di vigilanza di cui all' della legge. 2. Nello stesso registro vengono inoltre annotati la data d'inizio e di cessazione del servizio, eventuali rinnovi o proroghe del contratto, il Paese o i Paesi d'impiego ed ogni altra utile indicazione.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-47