Regolamento›Titolo V
Art. 44
40 / 55Concessione di contributi
In vigore dal 29 ago 2014
1. La commissione esprime il proprio parere sui contributi richiesti dalle organizzazioni non governative per i programmi nei Paesi in via di sviluppo e per altre iniziative, contestualmente al parere sulla loro conformità ai requisiti di legge.
2. Il contributo che può essere concesso ai sensi dell', comma 2, della legge viene calcolato sull'importo complessivo delle iniziative programmate, comprensivo dei costi di esercizio, logistica e organizzazione ed al netto della remunerazione del personale italiano in servizio di cooperazione ai sensi degli della legge.
3. Eventuali residui di contributi concessi per la realizzazione di iniziative o programmi di cooperazione possono essere destinati, su conforme parere della commissione, ad altre attività di analoga natura affidate alla stessa organizzazione.
4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell' della legge sono tenute alla presentazione di rendicontazione annuale.
5. In caso di rateizzazione del contributo, la concessione della rata successiva è subordinata alla presentazione dello stato di avanzamento delle attività per le quali sono stati concessi i contributi.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-44